TITOLO 1:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) E’ costituita una Associazione
denominata “MEIHUAQUAN ITALIA - WUSHU STUDY ORGANIZATION - Associazione
Sportiva Dilettantistica”, la cui sigla si riassume in “MHQ ITALIA W.S.O.”.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 2) La sede dell’Associazione viene
fissata presso Bizzi Luca, Via E. Giovannini n°5, 40129 Bologna, e potrà
essere trasferita in qualsiasi altro luogo del territorio italiano.
Potranno essere istituite o soppresse sedi
secondarie tanto in Italia quanto all’estero, espletando le necessarie
formalità.
Art. 3) La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art. 4) L’Associazione ha quale scopo lo
svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico e della
promozione della cultura, della filosofia, della tradizione, e della
religione cinese afferente o connessa con le arti marziali cinesi. In
particolare svolge attività di promozione e di diffusione sul territorio
nazionale ed estero della pratica delle arti marziali cinesi in generale e
di tutti gli aspetti della cultura e tradizione cinese ad esse collegati,
nonché attività di promozione di iniziative di carattere sportivo, culturale
ed informativo sempre inerenti alle arti marziali ed alla cultura cinesi.
L’Associazione s’impegna nella promozione e
nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo,
assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non
offendano le diverse sensibilità e convinzioni.
Art. 5) L’Associazione realizza gli scopi di
cui al precedente art. 4) per mezzo di unità periferiche localmente presenti
sul territorio. Dette unità sono diretta emanazione della Associazione e non
costituiscono in alcun modo organismi separati dalla stessa.
Ogni unità periferica mantiene rapporti con
l’Associazione per mezzo di un suo rappresentante, socio avente qualifica di
istruttore il quale è altresì responsabile nei confronti dell’Associazione
del corretto funzionamento della unità periferica.
Per assicurare una più capillare presenza sul
territorio l’Associazione potrà se necessario, domiciliarsi presso altre
associazioni sportive e/o culturali che siano socie dell’Associazione
stessa.
L’Associazione può partecipare quale socio ad
altre associazioni o circoli aventi scopi analoghi e che svolgeranno azioni
e attività non lucrative di utilità sociale.
L’Associazione ricerca momenti di confronto
con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei
diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti
culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione
di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale
delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando
le attività di cui al punto uno.
L’Associazione si rende promotrice
nell’organizzare o partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni,
festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della
Comunità Europea ed internazionale.
L’Associazione potrà incentivare attività di
formazione, di corsi inerenti le attività dell’Associazione stessa, inoltre
potrà esercitare un attività editoriale concernente la pubblicazione di
riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini, solo allo scopo di
comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e raccolte di testi ed
informazioni generali inerenti all’attività.
Favorire ed incentivare momenti di ritrovo
come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri ed esposizioni
varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
a favore dei soli Associati.
L’Associazione, in considerazione della
pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni
specializzate e gruppi d’interesse.
I compiti, i livelli di responsabilità, le
norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi d’interesse e
degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, sono stabiliti da
appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
TITOLO 2: SOCI
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione
tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne
condividano gli scopi.
I soci saranno classificati in due distinte
categorie:
- soci fondatori. Sono soci fondatori coloro
che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. I loro nominativi
sono elencati nell’apertura dell’atto costitutivo;
- soci ordinari. Sono soci ordinari coloro che
partecipano regolarmente all’attività dell’Associazione e che concorrono
alla realizzazione dei suoi scopi.
L’adesione dei soci ordinari avviene su
domanda scritta degli interessati al Consiglio Direttivo ed ha valenza
annuale.
All’atto di ammissione gli associati
verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilità.
La posizione dei soci
all’interno dell’Associazione è paritaria. La suddivisione sopra indicata ha
carattere meramente formale e non sottintende alcuna sperequazione tra le
categorie di soci relativamente ai diritti ed ai doveri degli stessi in seno
alla Associazione.
Art. 7) Ogni socio
all’atto di presentazione della domanda di ammissione si impegna a:
- rispettare lo Statuto, il Regolamento
Interno dell’Associazione, le risoluzioni prese dai suoi Organi
rappresentativi;
- contribuire alle necessità economiche della
Associazione attraverso il pagamento della tessera sociale annuale ed
eventuali altre quote per prestazioni particolari richieste e comunque
elencate nel Regolamento Interno.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i
Soci che abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno sei mesi. Per le
cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili
Soci che abbiano raggiunto la maggiore età.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Art. 8) La qualifica di socio può venir meno
per i seguenti motivi:
- per dimissioni da
comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima
della data di chiusura dell’anno sportivo;
- per omessa presentazione della richiesta
annuale di adesione;
- per delibera di esclusione votata dal
Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto o del Regolamento Interno o al disposto
delle deliberazioni degli Organi Sociali, ritardino od omettano il pagamento
delle quote sociali o arrechino danni morali o materiali alla Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato
all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante
raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
TITOLO 3: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
Art. 10) L’Assemblea dei Soci è il massimo
organismo della Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria tutti i soci con diritto che posseggano tale
qualifica.
Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare
mediante delega scritta conferita ad un altro socio appartenente alla
medesima unità periferica.
Ogni socio non potrà comunque essere portatore
di un numero di deleghe superiore al numero di iscritti alla unità
periferica di appartenenza.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che
straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto finanziario consuntivo
la relazione annuale del consiglio direttivo;
- determina l’indirizzo generale dell’attività
da svolgere dall’Associazione;
- elegge i componenti degli organi sociali;
- delibera sulle proposte di modifica del
Regolamento Interno;
- delibera su ogni altro argomento che il
presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelle
che il Consiglio Direttivo intende sottoporle.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello
Statuto;
- delibera sullo scioglimento
dell’Associazione determinandone le modalità, nominando i liquidatori e
fissandone i poteri;
- delibera su ogni altro argomento di
carattere straordinario.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante
affissione dell’avviso di convocazione nella sede della Associazione, nelle
sedi secondarie, se esistenti, e nelle unità periferiche, almeno otto giorni
prima della data fissata per l’adunanza; nei casi di urgenza tale termine
può essere ridotto a tre.
L’Assemblea dovrà tenersi presso la sede
dell’Associazione o in altra località stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata:
- almeno una volta all’anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio;
- quando se ne ravvisa la necessità, per
decisione del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta scritta e
motivata, indirizzata al Presidente, di almeno 1/5 della base sociale.
Le votazioni sull’argomento all’ordine del
giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio
segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
Le elezioni si svolgono con modalità che
favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale e secondo quanto
previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste
contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un
riconoscimento alla lista maggioritaria d’arrotondamento superiore al 10%.
Il Presidente dell’Assemblea comunica agli
eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio
Direttivo per la distribuzione delle cariche.
Art. 11) L’Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega,
della metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione essa è
regolarmente e validamente costituita con la presenza, in proprio o per
delega, di almeno nove soci e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega
dei 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione essa è
regolarmente e validamente costituita con la presenza, in proprio o per
delega, di almeno metà dei soci e delibera validamente con il voto
favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
Art. 12) L’Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza da altra persona designata
all’uopo dall’Assemblea: l’Assemblea nomina altresì un segretario anche non
socio avente la funzione di redigere il verbale assembleare.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono
constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in
conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
TITOLO 4: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13) Organo esecutivo
della Associazione è il Consiglio Direttivo, il quale si compone di un
minimo di cinque e di un massimo di nove membri eletti tra i soci
maggiorenni dall’Assemblea ordinaria.
Nella medesima Assemblea verrà nominato, tra i consiglieri eletti, il
Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono
rieleggibili, dura in carica 3 tre anni, salvo diversa durata espressamente
prevista nel verbale di nomina del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente con comunicazione scritta inviata almeno 8 giorni prima della
riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
invio del telegramma inoltrato almeno 2 due giorni prima della data prevista
per la riunione.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito di
tutti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la gestione
dell’Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano
all’Assemblea. E’ investito inoltre di quelli di straordinaria
amministrazione solo in situazioni di comprovata urgenza e necessità. In tal
caso viene fatto obbligo di convocare l’Assemblea dei soci entro una
settimana dalla data in cui il Consiglio ha agito per ratificarne l’operato,
stabilendo la data dell’adunanza entro e non oltre quindici giorni dalla
data medesima.
Il Consiglio Direttivo predispone il
rendiconto consuntivo e la relazione accompagnatoria relativa all’attività
svolta dalla Associazione in tempo utile per l’approvazione dell’Assemblea,
deliberare sulla accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci e
su tutti i provvedimenti di sospensione o di esclusione dei soci stessi,
amministra il patrimonio della Associazione e le sue rendite sociali in
conformità alle decisioni prese dall’Assemblea nel costante rispetto delle
finalità della Associazione che escludono il fine di lucro.
Il Consiglio Direttivo potrà redigere il
Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione,
che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Art. 15) Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le
decisioni sono ritenute valide sulla base del voto maggioritario dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Nello svolgimento della sua attività il
Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni dallo
stesso nominate.
Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi
nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può
avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado,
per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici
programmi.
Dalla nomina di Consigliere, per l’incarico lo
stesso non ha diritto ad alcun compenso; è previsto il rimborso spese
documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 16) Se nel corso dell’anno sociale
vengono a mancare a causa di dimissioni decesso decadenza o altro
impedimento, uno o più membri del Consiglio Direttivo, i restanti provvedono
alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati restano in
carica fino alla prima Assemblea che provvederà o meno alla loro conferma.
Se viene meno la maggioranza o la totalità dei membri del Consiglio
Direttivo, deve essere convocata entro giorni sette e deve aver luogo entro
quindici la Assemblea dei Soci al fine di provvedere alla ricomposizione
dell’organo suddetto.
In caso venga meno la maggioranza dei
consiglieri colpiti da impedimento restano comunque in carica fino alla loro
sostituzione. Anche su di essi incombe l’onere di convocare l’Assemblea per
i provvedimenti del caso.
Art. 17) Il Presidente del Consiglio Direttivo
ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio, in
caso di sua assenza o impedimento spetta al vicepresidente. La firma del
Vice presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del
Presidente.
TITOLO 5: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 18) Il patrimonio dell’Associazione è
indivisibile ed è costituito da:
- attrezzature di proprietà della
Associazione;
- contributi volontari dei soci che potranno
essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell’Associazione;
- contributi di enti pubblici ed altre persone
fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati
dall’Associazione.
- riviste, libri e materiale multimediale.
I beni ricevuti e le loro rendite sono
destinati esclusivamente al conseguimento dello scopo previsto nel presente
Statuto ed al rimborso spese delle singole attività dei soci.
TITOLO 6: BILANCIO
Art.19) L’esercizio si chiude 31 dicembre.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il
Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
L’eventuale residuo attivo o gli avanzi di
gestione dell’anno precedente dovranno essere utilizzati esclusivamente per
la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale, nei rispetto dei
limiti stabiliti nel Regolamento dell’Associazione.
TITOLO 7: SCIOGLIMENTO
DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 20) L’Associazione si estingue secondo le
modalità di cui all’art.27 del Codice Civile (c.c.):
- quando il patrimonio è divenuto
insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di
cui all’art.27 c.c.
TITOLO 8: NORME FINALI E GENERALI
Art. 21) Particolari norme di esecuzione o
funzionamento del presente, Statuto verranno disposte con Regolamento
Interno che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.
Art. 22) Qualunque controversia dovesse
insorgere fra i soci e la Associazione per questioni relative
all’interpretazione dei presenti patti ovvero di altri eventuali accordi
comunque riferenti alla vita della Associazione, dovrà essere devoluta al
giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominativi uno per parte ed
il terzo dai due precedentemente nominati; in mancanza di accordo sulla
nomina del terzo arbitro, questo su istanza della parte più diligente, verrà
nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, che provvederà pure alla
nomina dell’arbitro di parte eventualmente non nominato, entro un mese dal
ricevimento della richiesta formulata dall’altra parte a mezzo raccomandata
A.R.. Gli arbitri, comunque nominati giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura diversa dal rispetto del principio del
contraddittorio, ed il loro giudizio non sarà appellabile.
Il lodo arbitrale avrà sede in Bologna.
Art. 23) Fermo restando quanto stabilito al
precedente art.26), foro competente a dirimere ogni eventuale ulteriore
controversia, sarà quello di Bologna.
Art. 24) Per quanto non è espressamente
contemplato nell’atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle
norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice Civile.
Bologna, 13 dicembre 2003